ecco ho trovato una nota informativa dell'isvap: (nn fa menzione di of convenzionate):
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RC Auto: risarcimento diretto
› Fare richiesta di risarcimento
Ricorda che dal 1° febbraio 2007, se hai subìto un incidente con un altro veicolo che abbia
causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua
persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo
assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Fai molta attenzione ai seguenti casi in cui si applica la nuova procedura di risarcimento
diretto, perché solo in questi dovrai fare richiesta di risarcimento al tuo assicuratore.
Negli altri casi dovrai infatti rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni
responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
L’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente
assicurati ed immatricolati in Italia.
Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo
regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento
diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre
a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente
aderito al nuovo regime.
Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni
non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo coinvolto
erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè
danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).
La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure
inviata mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica
(a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Ricorda che il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60
giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90
giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete
sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli
elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta puoi rivolgerti al tuo assicuratore
che è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei
danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale,
l’assicuratore è inoltre tenuto ad informarti richiedendoti di integrare la richiesta stessa.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il
pagamento entro 15 giorni.
Ricorda inoltre che se non raggiungi un accordo con il tuo assicuratore potrai agire in
giudizio soltanto nei suoi confronti.
Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di
due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove
punti di invalidità (“lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento
all’assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non
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identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata ed al Fondo di garanzia per
le vittime della strada presso Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio
Centrale Italiano.
Il Codice prevede inoltre che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato,
questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il
quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda
dei casi) fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere
dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere
la parte eccedente all’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un
massimale superiore a quello minimo di legge.
› Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tu abbia subito o
provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazione del modulo di denuncia
(modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna al tuo assicuratore adempie
agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesse informare la compagnia assicuratrice
anche nel caso tu ritenga di non avere responsabilità (denuncia cautelativa). In base al
contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione della lite, può cioè procedere, in
caso di sinistro non rientrante nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione con la
controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche solo per concorso di colpa ovvero
semplicemente accantoni, come impone la legge, una somma per far fronte all’eventuale
futuro risarcimento di un danno, in caso di tariffa bonus–malus scatta automaticamente, alla
prima scadenza annua successiva, il “malus” con conseguente maggiorazione del premio.
Se il danno che aveva fatto scattare il “malus” non verrà poi risarcito ed il sinistro sarà
eliminato come “senza seguito”, l’assicuratore deve prevedere nelle condizioni le modalità
per il rimborso del maggior premio pagato, riattribuire la corretta classe di merito e inviare al
domicilio del contraente l’attestato rettificato, anche se questi nel frattempo ha cambiato
compagnia.
In ogni caso il contraente ha diritto alla riclassificazione del contratto in corso.
› Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri
risarciti dal tuo assicuratore: infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità
per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso
del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento
diretto. Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se comunichi la disdetta e passi ad
altra compagnia.
Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri
di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di
premio.
Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.
In caso affermativo, l’assicuratore dovrà fornirti le seguenti informazioni, o direttamente nella
comunicazione che deve inviarti, unitamente all’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima
della scadenza annuale, oppure attraverso l’agente o punto vendita che gestisce il tuo
contratto o tramite il call center della compagnia:
a. sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto
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− numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte;
− modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell’agente/punto
vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www. consap.it
– Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 – E-mail per il pubblico:
rimborsistanza@consap.it), l’ammontare dell’importo liquidato. La Stanza di
compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le modalità da
seguire per effettuare il rimborso;
− classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e
importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi
il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,
rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
− dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle
relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il
premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il
rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di
osservazione;
b. sinistri non rientranti nella procedura di risarcimento diretto
− numero del sinistro/i, data di accadimento, parti coinvolte, importo e data di
pagamento;
− classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il contratto e
importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi
il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,
compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di risarcimento
diretto;
− dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle
relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente CU) e il
premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il
rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel periodo di
osservazione.