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Zebrone ha scritto: modus72 ha scritto: Zebrone ha scritto: Chiedi il doppio della caparra. Sì, non prima di 30 giorni... C'è scritto in contratto? Mi suona nuova, bastano 15 giorni della diffida ad adempiere poi il contratto è risolto per fatto e colpa del concessionario. 3.1 Il Concessionario, al più tardi, non appena riceverà presso la propria sede l’autovettura oggetto della “Lettera d’Ordine d’Acquisto”, ne darà tempestiva notizia all’Acquirente, mediante comunicazione dell’avviso di messa a disposizione dell’autovettura. Per “avviso di messa a disposizione”, ai fini del presente contratto, si intende la comunicazione con cui il Concessionario avvisa l’Acquirente che l’autovettura oggetto dell’ordine è materialmente disponibile per la pratica di immatricolazione per conto dell’Acquirente indicandone il numero di telaio. Per “data di messa a disposizione”, ai fini del presente contratto, si intende la data in cui il Concessionario comunicherà all’Acquirente l’avviso di messa a disposizione di cui al precedente capoverso. La consegna, infine, dell’autovettura dovrà essere effettuata, nei termini precisati nel successivo articolo 4.3, presso la sede del Concessionario dove le parti (Acquirente e Concessionario) sottoscriveranno la sezione del “Libretto di Servizio” definita “Sistema Consegna Qualità” quale certificazione di una corretta metodologia seguita per la consegna dell’autovettura. 3.2 Il presente art.3.2 trova applicazione quando, al momento del perfezionamento del contratto, il Concessionario non abbia l’autovettura in sede o non abbia ancora ricevuto conferma della disponibilità dell’autovettura oggetto della “Lettera d’Ordine d’Acquisto”. In tal caso il Concessionario, non appena sarà in grado di determinare il tempo in cui riceverà presso la sede l’autovettura oggetto dell’ordine, comunicherà per iscritto all’Acquirente, comunque entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto, la data di messa a disposizione dell’autovettura. Tale data, se accettata dall’Acquirente, sarà accettata per iscritto. In caso di mancato accordo sulla data di messa a disposizione, l’Acquirente avrà facoltà di recesso dal presente contratto. In quest’ultimo caso il Concessionario restituirà all’Acquirente la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, oltre ad interessi legali dalla data di ricezione a quella di restituzione. 3.3 La messa a disposizione dell’autovettura, salvo il caso fortuito e la forza maggiore e salva la tolleranza di cui al successivo art. 3.4, avverrà entro il termine indicato nella “Lettera d’Ordine d’Acquisto”, ovvero entro il termine eventualmente concordato di cui sopra all’art. 3.2. Per cause di forza maggiore o di caso fortuito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono ricomprendersi i ritardi dovuti a calamità naturali, oggettive difficoltà d’approvvigionamento di materie prime, interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali, oggettive difficoltà di trasporto o spedizione, straordinaria situazione di tensione del mercato, i cui effetti si siano prodotti presso il Costruttore, presso i suoi fornitori e/o la società Honda Automobili Italia S.p.A. e, comunque, qualsiasi altro fatto oggettivo e specifico al di fuori del controllo del Concessionario e che non possa da questi essere rimediato nel rispetto della tempistica convenuta. 3.4 In ragione di possibili congestioni di mercato od organizzative che possono incidere tanto sul Costruttore dell’autovettura oppure sulla società Honda Automobili Italia S.p.A. o sul Concessionario stesso, le parti concordano nello stabilire un termine di tolleranza di 30 giorni dal termine previsto, per la messa a disposizione dell’autovettura, nella “Lettera d’Ordine d’Acquisto”, ovvero dal termine di cui sopra all’art. 3.2, eventualmente concordato per la messa a disposizione dell’autovettura. 3.5 Salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, in caso di mancato rispetto del termine di messa a disposizione di cui alla “Lettera d’Ordine d’Acquisto”, ovvero di cui sopra all’art. 3.2, l’Acquirente trascorso un periodo di tolleranza di 20 giorni senza aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla disponibilità dell’autovettura ordinata, potrà ottenere dal Concessionario, a titolo di comodato, la disponibilità di un autoveicolo di cortesia del tipo che il Concessionario stesso determinerà in relazione alle proprie disponibilità. 3.6 Trascorsi i termini massimi sopra fissati all’art. 3.4 per la messa a disposizione dell’autovettura, l’Acquirente, previa restituzione dell’autoveicolo di cortesia ricevuto in comodato, avrà facoltà di recedere dal contratto, comunicando tale volontà al Concessionario. In tal caso di recesso, la caparra di cui all’art. 1.2 sarà restituita nella misura del doppio dal Concessionario a cui sia imputabile il ritardo. Resta comunque fermo ogni diritto dell’Acquirente, anche alternativo al recesso ed alla restituzione del doppio della caparra, conseguente all’inadempimento colpevole del Concessionario all’obbligazione di messa a disposizione dell’autovettura.
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