Ciao Ragazzi... stasera son andato a pagare il bollo della mia ex clio e... sorpresa.. secondo il gestore dell'agenzia, non spetta a me.
Effettivamente, simulando il pagamento, viene fuori già la nuova proprietaria..
Domanda: La targa della mia Ex auto è Domodossola Genova 515 Firenze Juventus.
E' stata immatricolata il 18/01/2007 ed il primo bollo è stato pagato da me il 18/12/2009, per l'anno 2009 appunto, in ritardo di 11 mesi (usufruivo di questa esenzione
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/b ... vi2007.pdf quindi 2 anni gratis).
Ho pagato regolarmente (in ritardo

) 2009/2010/2011/2012, ma ho venduto l'auto il 25/01/2013.
Il bollo 2013 chi lo deve pagare????
Premetto che, la regione di competenza è la Sardegna, non c'è nessuna altra esenzione e ho sempre pagato l'importo di 162.54 € (piu eventuali maggiorazioni) quindi le 12 mensilità pure e semplici.
Aspetto news, tanto all'ACI ne sanno meno di noi.. Aggiungo che:
la scadenza del bollo era fissata in Dicembre. Quindi avevo tutto Gennaio a disposizione per pagare.
EDIT
Per ora mi rispondo da solo:
da
http://appuntilegali.blogspot.it/2011/1 ... usata.html
Il bollo dopo l’acquisto dell’usato da altro automobilista: a chi spetta il pagamento della tassa e su chi ricade la responsabilità in caso di omissione.
Per l'auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) l'acquirente, se il bollo è in corso di validità, deve collegarsi alla scadenza originaria dello stesso. Dunque, deve pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. In pratica, l'acquirente (collegandosi alla scadenza del precedente "bollo") deve pagare il rinnovo secondo le normali regole: cioè, entro il mese successivo a detta scadenza.
Nell'acquisto di veicolo con "bollo" scaduto in precedenza (quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento), è da considerare che l'obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell'ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l'ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l'acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l'acquisto di un'auto senza "bollo" è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento.
Più semplicemente, se il termine per il pagamento del bollo è scaduto prima dell’acquisto del mezzo, la responsabilità per l'omesso pagamento ricadrà sul precedente proprietario e l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio):
per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2003) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2003, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il periodo d’imposta che va dal gennaio 2004 al dicembre 2004.
A cura dell'avv. Claudia Benvenuti